IL RETTORE 
 
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442,  istitutiva  dell'Universita'
della Calabria; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; 
  Visto lo Statuto  di  autonomia  dell'Universita'  della  Calabria,
emanato con decreto rettorale 23 marzo  2012,  n.  562  e  successive
modificazioni; 
  Vista   il   parere   favorevole   espresso   dal   Consiglio    di
amministrazione nella  seduta  del  5  aprile  2016  in  merito  alle
proposte di modifica dell'art. 2.5, comma 3, dell'art. 2.9, comma  3,
e delle Norme transitorie dello Statuto cui si aggiunge l'art. 8.4; 
  Vista la delibera assunta dal Senato accademico nell'adunanza del 5
aprile 2016, con la quale sono state  approvate  le  modifiche  sopra
menzionate; 
  Vista la nota rettorale prot. n. 19343 del 22 luglio 2016,  con  la
quale il testo  delle  succitate  modifiche  e'  stato  trasmesso  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  il
prescritto controllo di legittimita' e di merito di  cui  all'art.  6
della legge n. 168/1989; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, assunta al protocollo dell'amministrazione centrale in
data 5 ottobre 2016 con n. 23479, nella quale  si  esprime  il  nulla
osta all'emanazione e alla  pubblicazione  dello  statuto  modificato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 2.5 dello statuto dell'Universita' della  Calabria,  emanato
con  decreto  rettorale  23  marzo  2012,   n.   562   e   successive
modificazioni, viene riscritto nel testo che segue: 
  «Art. 2.5 (Il Consiglio di amministrazione). - 1. Il  Consiglio  di
amministrazione  esercita  le  funzioni  di   indirizzo   strategico,
gestionale,  amministrativo  e   contabile   dell'Universita'   della
Calabria. Sono fatti salvi  i  poteri  di  gestione  delle  strutture
dipartimentali e  di  servizio  alle  quali  lo  Statuto  attribuisce
autonomia di spesa,  nonche'  quelli  che  la  legge  attribuisce  al
direttore generale. 
  Il Consiglio di amministrazione: 
    a) approva, su proposta del rettore e previo  parere  del  senato
accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale,  il  conto
consuntivo e il documento  di  programmazione  triennale  nonche'  il
bilancio sociale; 
    b) approva la programmazione finanziaria annuale  e  triennale  e
del personale; 
    c)  dispone  la  trasmissione   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze sia del bilancio di previsione annuale e  triennale  sia  del
conto consuntivo; 
    d) vigila sulla  sostenibilita'  finanziaria  delle  attivita'  e
sulla  conservazione   del   patrimonio   mobiliare   e   immobiliare
dell'Universita' della Calabria; 
    e) formula indirizzi  al  direttore  generale  sulla  complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del  personale  tecnico-amministrativo   dell'ateneo,   nonche'   dei
compiti, in quanto  compatibili,  di  cui  all'art.  16  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    f) delibera, previo parere del Senato accademico,  l'attivazione,
la modifica o la soppressione di dipartimenti, strutture di raccordo,
corsi, sedi, centri universitari e interuniversitari; 
    g)  approva   il   regolamento   per   l'amministrazione   e   la
contabilita',  predisposto  dal  direttore  generale   con   delibera
adottata a maggioranza assoluta dei componenti; 
    h) approva, sentito il senato accademico, i programmi di edilizia
e di manutenzione; 
    i) approva  i  contratti  e  le  convenzioni  non  affidate  alle
competenze  delle  singole  strutture  ne'  a  quelle  del  direttore
generale; 
    j) conferisce l'incarico di direttore generale; 
    k) ha  competenza  disciplinare  relativamente  ai  professori  e
ricercatori universitari; 
    l) approva la proposta di chiamata di professori e ricercatori da
parte del dipartimento; 
    m) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche dello
statuto  e  del  regolamento  di  ateneo,  con  delibera  adottata  a
maggioranza assoluta dei componenti; 
    n)  approva  il  programma  annuale  di  attivita'   del   centro
residenziale; 
    o)  approva  il  bando  annuale  per   i   servizi   del   centro
residenziale; 
    p) approva, sentito  il  senato  accademico,  il  regolamento  di
utilizzo delle strutture del centro residenziale; 
    q) approva il bando per l'assegnazione degli alloggi di  servizio
del centro residenziale e le relative graduatorie; 
    r) delibera la quota del canone di locazione mensile  da  versare
al  centro  residenziale  da  parte  del  personale  assegnatario  di
alloggio; 
    s) approva il bilancio di previsione e il  conto  consuntivo  del
centro residenziale; 
    t) delibera su tutte le questioni a esso  poste  dal  pro-rettore
delegato  al  centro   residenziale,   dal   direttore   del   centro
residenziale  medesimo  e  dal  presidente  del  Comitato  unico   di
garanzia; 
    u) delibera su ogni altra materia per la quale  sia  previsto  il
suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario. 
  Le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono
stabilite al suo interno da un apposito regolamento. 
  2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore, che lo
presiede, almeno una volta  al  mese  in  via  ordinaria  e,  in  via
straordinaria, quando egli stesso lo ritenga necessario o  quando  ne
sia fatta motivata richiesta da almeno  un  terzo,  approssimato  per
difetto, dei suoi membri. 
  Il direttore generale mette in atto le delibere  del  Consiglio  di
amministrazione. 
  Il rettore e il direttore generale, nei casi di necessita', possono
prendere provvedimenti di urgenza, riferendone al  consiglio  per  la
ratifica o approvazione nella prima riunione successiva. 
  3. Sono membri del Consiglio di amministrazione: 
    a) il rettore; 
    b) due rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo e'
costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente  all'ateneo  e
il cui elettorato passivo e' costituito dagli studenti  iscritti  per
la prima volta e non oltre il primo anno  fuori  corso  ai  corsi  di
laurea, laurea magistrale e  dottorato  di  ricerca  dell'Universita'
della calabria; 
    c) cinque membri interni all'ateneo, selezionati in un elenco  di
nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di  cui  quattro
proposti dal rettore e designati dal senato accademico e uno proposto
dal senato accademico e designato dal rettore. 
  L'organo che procede alla designazione verifica anche  i  requisiti
della comprovata competenza in campo gestionale ovvero della  elevata
qualificazione scientifica e culturale dei candidati; gli stessi sono
nominati nel Consiglio di amministrazione con decreto rettorale. 
  Ove il rettore o il senato accademico non designino uno o piu'  dei
cinque membri proposti dall'altro organo, per la designazione  devono
essere sottoposti altrettanti nominativi presenti nell'elenco formato
ai sensi del presente comma, lettera c). 
    d) due membri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo  a  decorrere
dai tre anni precedenti alla  designazione  e  per  tutta  la  durata
dell'incarico, selezionati in un elenco di nominativi  formato  sulla
base di un avviso pubblico, di cui uno proposto dal senato accademico
e designato dal rettore, l'altro proposto dal rettore e designato dal
senato accademico. L'organo che procede  alla  designazione  verifica
anche i requisiti della comprovata  competenza  in  campo  gestionale
ovvero della elevata  qualificazione  scientifica  e  culturale,  per
entrambi i candidati; gli  stessi  sono  nominati  nel  Consiglio  di
amministrazione con decreto rettorale. 
  Ove il rettore o il  senato  accademico  non  designino  il  membro
proposto dall'altro organo, per la  nuova  designazione  deve  essere
sottoposto un altro nominativo presente nell'elenco formato ai  sensi
del presente comma, lettera d). 
  Gli avvisi di cui alle lettere c) e d) sono pubblicati a  cura  del
direttore generale. 
  La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione deve avvenire
nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra
uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 
  Le deliberazioni del  Consiglio  di  amministrazione  sono  assunte
secondo quanto disposto dall'art. 5.4, comma 2 del presente  statuto;
in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 
  La durata in carica del Consiglio  di  amministrazione  e'  di  tre
anni. 
  Il mandato di ciascun membro, rinnovabile per una  sola  volta,  ha
durata triennale, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli
studenti, per i quali ha durata biennale. 
  I componenti interni ed esterni decadono, comunque, al termine  del
secondo mese successivo alla scadenza  del  mandato  del  rettore  in
carica. 
  Se anticipatamente uno o piu' dei cinque membri interni e  dei  due
membri esterni cessa dal suo mandato,  per  la  sostituzione  saranno
attuate le procedure  previste  per  la  designazione,  di  cui  alle
lettere c) e d) del presente comma. 
  Non  possono  essere  prescelti  come  membri  del   Consiglio   di
amministrazione i professori, i ricercatori e i  membri  interni  che
non assicurino tre anni di servizio prima della data di  collocamento
a riposo. 
  I componenti che non partecipino a piu' di tre adunanze consecutive
del  Consiglio  di  amministrazione  ne'  forniscano  giustificazione
ritenuta  adeguata  dal  presidente  sono  dichiarati  decaduti   con
provvedimento del rettore  (legge  n.  240/2010,  art.  2,  comma  1,
lettera s). 
  Fanno parte del Consiglio di amministrazione a titolo consultivo  e
senza influire sul numero legale: 
    il pro-rettore; 
    il pro-rettore delegato al centro residenziale; 
    il direttore generale, o suo delegato, che esercita  le  funzioni
di segretario.».