IL RETTORE Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, istitutiva dell'Universita' della Calabria; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; Visto lo Statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni; Vista il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 5 aprile 2016 in merito alle proposte di modifica dell'art. 2.5, comma 3, dell'art. 2.9, comma 3, e delle Norme transitorie dello Statuto cui si aggiunge l'art. 8.4; Vista la delibera assunta dal Senato accademico nell'adunanza del 5 aprile 2016, con la quale sono state approvate le modifiche sopra menzionate; Vista la nota rettorale prot. n. 19343 del 22 luglio 2016, con la quale il testo delle succitate modifiche e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, assunta al protocollo dell'amministrazione centrale in data 5 ottobre 2016 con n. 23479, nella quale si esprime il nulla osta all'emanazione e alla pubblicazione dello statuto modificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Decreta: Art. 1 L'art. 2.5 dello statuto dell'Universita' della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni, viene riscritto nel testo che segue: «Art. 2.5 (Il Consiglio di amministrazione). - 1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico, gestionale, amministrativo e contabile dell'Universita' della Calabria. Sono fatti salvi i poteri di gestione delle strutture dipartimentali e di servizio alle quali lo Statuto attribuisce autonomia di spesa, nonche' quelli che la legge attribuisce al direttore generale. Il Consiglio di amministrazione: a) approva, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale nonche' il bilancio sociale; b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; c) dispone la trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia del bilancio di previsione annuale e triennale sia del conto consuntivo; d) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Universita' della Calabria; e) formula indirizzi al direttore generale sulla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) delibera, previo parere del Senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di dipartimenti, strutture di raccordo, corsi, sedi, centri universitari e interuniversitari; g) approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilita', predisposto dal direttore generale con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti; h) approva, sentito il senato accademico, i programmi di edilizia e di manutenzione; i) approva i contratti e le convenzioni non affidate alle competenze delle singole strutture ne' a quelle del direttore generale; j) conferisce l'incarico di direttore generale; k) ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari; l) approva la proposta di chiamata di professori e ricercatori da parte del dipartimento; m) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche dello statuto e del regolamento di ateneo, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti; n) approva il programma annuale di attivita' del centro residenziale; o) approva il bando annuale per i servizi del centro residenziale; p) approva, sentito il senato accademico, il regolamento di utilizzo delle strutture del centro residenziale; q) approva il bando per l'assegnazione degli alloggi di servizio del centro residenziale e le relative graduatorie; r) delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio; s) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo del centro residenziale; t) delibera su tutte le questioni a esso poste dal pro-rettore delegato al centro residenziale, dal direttore del centro residenziale medesimo e dal presidente del Comitato unico di garanzia; u) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario. Le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono stabilite al suo interno da un apposito regolamento. 2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore, che lo presiede, almeno una volta al mese in via ordinaria e, in via straordinaria, quando egli stesso lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo, approssimato per difetto, dei suoi membri. Il direttore generale mette in atto le delibere del Consiglio di amministrazione. Il rettore e il direttore generale, nei casi di necessita', possono prendere provvedimenti di urgenza, riferendone al consiglio per la ratifica o approvazione nella prima riunione successiva. 3. Sono membri del Consiglio di amministrazione: a) il rettore; b) due rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo e' costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all'ateneo e il cui elettorato passivo e' costituito dagli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita' della calabria; c) cinque membri interni all'ateneo, selezionati in un elenco di nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui quattro proposti dal rettore e designati dal senato accademico e uno proposto dal senato accademico e designato dal rettore. L'organo che procede alla designazione verifica anche i requisiti della comprovata competenza in campo gestionale ovvero della elevata qualificazione scientifica e culturale dei candidati; gli stessi sono nominati nel Consiglio di amministrazione con decreto rettorale. Ove il rettore o il senato accademico non designino uno o piu' dei cinque membri proposti dall'altro organo, per la designazione devono essere sottoposti altrettanti nominativi presenti nell'elenco formato ai sensi del presente comma, lettera c). d) due membri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, selezionati in un elenco di nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui uno proposto dal senato accademico e designato dal rettore, l'altro proposto dal rettore e designato dal senato accademico. L'organo che procede alla designazione verifica anche i requisiti della comprovata competenza in campo gestionale ovvero della elevata qualificazione scientifica e culturale, per entrambi i candidati; gli stessi sono nominati nel Consiglio di amministrazione con decreto rettorale. Ove il rettore o il senato accademico non designino il membro proposto dall'altro organo, per la nuova designazione deve essere sottoposto un altro nominativo presente nell'elenco formato ai sensi del presente comma, lettera d). Gli avvisi di cui alle lettere c) e d) sono pubblicati a cura del direttore generale. La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte secondo quanto disposto dall'art. 5.4, comma 2 del presente statuto; in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. La durata in carica del Consiglio di amministrazione e' di tre anni. Il mandato di ciascun membro, rinnovabile per una sola volta, ha durata triennale, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, per i quali ha durata biennale. I componenti interni ed esterni decadono, comunque, al termine del secondo mese successivo alla scadenza del mandato del rettore in carica. Se anticipatamente uno o piu' dei cinque membri interni e dei due membri esterni cessa dal suo mandato, per la sostituzione saranno attuate le procedure previste per la designazione, di cui alle lettere c) e d) del presente comma. Non possono essere prescelti come membri del Consiglio di amministrazione i professori, i ricercatori e i membri interni che non assicurino tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. I componenti che non partecipino a piu' di tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione ne' forniscano giustificazione ritenuta adeguata dal presidente sono dichiarati decaduti con provvedimento del rettore (legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera s). Fanno parte del Consiglio di amministrazione a titolo consultivo e senza influire sul numero legale: il pro-rettore; il pro-rettore delegato al centro residenziale; il direttore generale, o suo delegato, che esercita le funzioni di segretario.».